Ebbene sì, ricorrere al fin troppo consueto escamotage di fingersi divorziati o, comunque, di essere pienamente liberi, al fine di mantenere in atto una relazione adulterina, quando in realtà invece si è regolarmente sposati, e magari con figli, integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 494 c.p: “Sostituzione di persona” punito con la reclusione fino ad un anno. Senza considerare ovviamente il possibile risarcimento alla persona offesa.
Indurre in errore l’amante, attribuendo a sé un falso “stato” (civile), al fine di procurarsi il “vantaggio” del persistere della relazione sentimentale/sessuale, costituisce quindi reato; lo ha sancito, anche abbastanza recentemente, la Cassazione (Sent. n. 34800/2016), che ha ritenuto quindi di riconoscere nell’ambito della nozione di “vantaggio” anche utilità non prettamente economiche, come appunto nel caso di una relazione fedifraga.
A solo titolo di esempio, nel caso giudicato dalla Cassazione, un uomo, benché sposato e con figli, aveva illuso la sua amante, mentendo riguardo il suo stato di divorziato, e inducendola finanche a credere di poterlo quindi sposare.
Avv. Luciano Riccardelli